Cass. civile, sez. III del 1988 numero 5182 (21/09/1988)


Poiché il pagamento del canone di locazione deve essere effettuato in contanti al domicilio del locatore, salva diversa previsione nel contratto, l' adozione di un diverso mezzo di pagamento (nella specie, a mezzo di assegno bancario) comporta l' inadempimento del conduttore.

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