Cass. civile, sez. III del 1988 numero 2975 (15/04/1988)


Con riguardo alla compravendita immobiliare con riserva della proprietà a favore del venditore sino al pagamento dell'intero prezzo, pattuito in rate da pagarsi in termine differito (cosiddetta vendita a rate), l'effetto traslativo della proprietà opera ex nunc con il pagamento integrale del prezzo al momento del pagamento dell'ultima rata di esso. Ne consegue che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di due anni (o di uno) dalla data dell'acquisto per atto tra vivi dell'immobile locato, al quale l'art. 61 della legge n. 392 del 1978 subordina l'esercizio, da parte del nuovo locatore, della facoltà di recesso prevista dal precedente art. 59 n. 1.

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