Cass. civile, sez. III del 1988 numero 24 (11/01/1988)


Con riguardo al ritardo nel pagamento di debiti di valuta, qualora il creditore invochi il fatto notorio della svalutazione monetaria a sostegno della domanda di liquidazione del maggior danno derivatogli dalla mora del debitore (art. 1224 cod. civ.), il giudice può procedere alla relativa liquidazione in base agli indici ufficiali del costo della vita, restando a carico del creditore che effettui una richiesta di risarcimento in misura maggiore la relativa prova, dimostrando, ad esempio, di non avere potuto, a causa dell' inadempienza del debitore medesimo, attuare più redditizi investimenti, o di essere stato costretto, per sue necessità impellenti, a procurarsi denaro a condizioni più svantaggiose.

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