Cass. civile, sez. III del 1987 numero 6407 (22/07/1987)


Per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili. (Nella specie, si trattava di una scala scarsamente illuminata e con alcuni gradini dissestati ed il giudice del merito, la cui pronuncia è stata cassata dalla S.C., aveva richiesto la prova che la caduta era avvenuta appunto da uno dei gradini deteriorati).

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