Cass. civile, sez. III del 1987 numero 4518 (16/05/1987)


Non è configurabile a carico dell'appaltante una responsabilità ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito dell'appaltatore, giacché l'autonomia d'azione riservata a quest'ultimo dal contratto d'appalto esclude che egli possa essere considerato come dipendente o commesso dal primo. La responsabilità dell'appaltante può, invece, configurarsi nel caso in cui il danno sia stato prodotto dall'appaltatore in esecuzione di direttive o di un progetto dell'appaltante (e in questo caso concorreranno le responsabilità dell'uno e dell'altro soggetto), ovvero nel caso in cui l'appaltante si sia ingerito nei lavori in misura tale da compromettere la autonomia dell'appaltatore nella loro organizzazione ed esecuzione (ed in questo caso la responsabilità dell'appaltante è esclusiva).

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