Cass. civile, sez. III del 1987 numero 4296 (09/05/1987)


La responsabilità civile solidale a carico di più soggetti comporta, in base ai principi che regolano la solidarietà, la responsabilità, di fronte al creditore, di ciascuno degli obbligati per l'intero e, pertanto, non dà mai luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe "inutiliter data" la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido. Tra questi ultimi, quindi, non è configurabile un litisconsorzio necessario e gli effetti - nei riguardi dei condebitori solidali non partecipanti al giudizio - della sentenza emessa nei confronti del debitore o dei debitori convenuti sono direttamente regolati dalla legge (art.. 1306 cod. civ.). Per la stessa ragione, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'impugnazione, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ove la sentenza emessa contro più obbligati solidali sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi.

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