Cass. civile, sez. III del 1987 numero 2994 (27/03/1987)


Al fine della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso e il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni od incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre, però, che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia, neppure mediatamente, interessato o compartecipe. (Nella specie, in un sinistro stradale causato da un motocarro affidato da un imprenditore ad un proprio dipendente per il trasporto di materiale, era rimasto leso un altro dipendente della stessa impresa che il primo trasportava sul veicolo per fargli raggiungere il posto di lavoro. I giudici del merito avevano escluso la responsabilità del comune datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per mancanza di un rapporto di occasionalità necessaria tra l'adempimento dell'incarico e l'evento lesivo, non essendo stato provato che il predetto avesse autorizzato il conducente a trasportare sul veicolo altri dipendenti dell'impresa. La Corte di cassazione ha annullato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).La presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo, ex art. 2054, comma 3, c.c., si riferisce ai danni riportati per la circolazione del mezzo, da terzi estranei all'uso del veicolo stesso e non anche a quelli sofferti dalle persone trasportate a titolo contrattuale o amichevole.

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