Cass. civile, sez. III del 1987 numero 2623 (13/03/1987)


In ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art.. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art.. 2740 cod. civ. grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito.Pertanto qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio si da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art.. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art.. 2740 cod. civ.

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