Cass. civile, sez. III del 1987 numero 198 (14/01/1987)


L' art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990 - che disciplina la assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - stabilendo che la domanda di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell' assicurato e dell' assicuratore, configura una ipotesi di litisconsorzio necessario in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali. Ne consegue che l' appello ancorché proposto solo dalla società assicuratrice nei confronti del danneggiato (e dello assicurato) avverso la sentenza che ha riconosciuto l' esclusiva responsabilità dell' assicurato, investe il giudice di secondo grado del potere-dovere di riesaminare le risultanze istruttorie e di decidere sulla responsabilità del sinistro con un accertamento valevole nei confronti di tutte le parti e, quindi, ugualmente nei confronti dell' assicurato e dell' assicuratore, senza che la confessione resa da uno dei due detti litisconsorti - ancorché liberamente apprezzata a norma dell' art. 2733 cod. civ. - possa subire limiti quando alla sua efficacia nei confronti di entrambi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1987 numero 198 (14/01/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti