Cass. civile, sez. III del 1987 numero 1929 (24/02/1987)


Le circostanze che il mandatario, ai sensi dell' art.. 1710 cod. civ., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato sono non solo le sopravvenute - intendendosi tali anche quelle preesistenti delle quali il mandatario abbia avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato - ma, in considerazione della ratio della norma che è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l' ignoranza del mandante, anche le circostanze da quello conosciute prima del mandato, ovvero assunte contestualmente alla conclusione di quel contratto. (Nella specie la C.S. ha fatto applicazione dell' enunciato principio nei confronti di un' agenzia di viaggio e turismo - regolata a norma dell' art.. 2 del R.D. 23 novembre 1936 n.. 2523 (convertito in legge 30 dicembre 1937 n.. 2650) - con riguardo al mandato ricevuto dal cliente per la conclusione di contratti di viaggio).

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