Cass. civile, sez. III del 1985 numero 224 (21/01/1985)


Poiché l' inserzione di clausole imposte dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi concerne soltanto quelle che, in base al testo e allo spirito delle norme speciali, siano tali da implicare l' invalidità delle contrarie clausole contrattuali, non vi è luogo alla sostituzione automatica allorquando sia prevista, per l' inosservanza del precetto normativo, una sanzione diversa dalla sostituzione medesima ovvero dalla invalidità della clausola. Ne consegue, in ordine alla disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione, che, stabilendo l' art.. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n.. 1269 la sanzione della decadenza del concessionario in caso di inosservanza dello obbligo, imposto dall' art.. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n.. 745, della durata minima novennale dei contratti di affidamento in gestione degli impianti, tale previsione normativa impedisce di ipotizzare, per la detta inosservanza, anche la conseguenza della sostituzione automatica ex art.. 1339 cod. civ..

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