Cass. civile, sez. III del 1984 numero 5564 (30/10/1984)


Per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2048 c.c., è necessario che il genitore dimostri di avere svolto nei riguardi del minore una vigilanza adeguata alla sua età, al suo carattere ed alla sua indole, nonché di avergli impartito una educazione normalmente idonea, in relazione all'ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, in particolare, a correggere eventuali difetti, come l'imprudenza e la leggerezza. Ne consegue che, a mano a mano che l'opera educatrice consegua i propri progressivi risultati, consentendo al minore una sempre maggiore capacità di corretto inserimento nella vita di relazione, consono alla sua età e al suo ambiente, si attenua la intensità del correlativo dovere di vigilanza del genitore, con possibilità di elargire al minore proporzionali, maggiori gradi di libertà di movimento e di autodeterminazione e con esclusione di un obbligo prudenziale di ininterrotta presenza fisica del genitore, o di un suo delegato, accanto al figlio minore al di fuori delle pareti domestiche.Ai fini della prova liberatoria per il comportamento illecito tenuto dal minore, i genitori devono dimostrare di avergli impartito una educazione sana, che risulti adeguata all'età e all'ambiente familiare e sociale nel quale vive e sia idonea ad avviarlo ad una corretta vita di relazione, e di aver vigilato sulla sua condotta con l'assiduità richiesta dalle inclinazioni ed abitudini in precedenza manifestate.

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