Cass. civile, sez. III del 1984 numero 2369 (12/04/1984)


In tema di società, ogni specie di trasformazione (compresa quella di una società di persone in società di capitali) comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicchè l'ente trasformato, quand'anche consegna la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, nè dà luogo ad un nuovo centro di imjputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finchè non espressamente o tacitamente revocato, un mandato ad litem rilasciato dalla societrà nella sua originaria configurazione.Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito (ed a fortiori il provvedimento del giudice delegato sulla domanda del creditore di insinuazione al passivo fallimentare di detto debitore), gli atti giuridici posti in essere da quest'ultimo, le scritture contabili relative al rapporto principale e, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore.

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