Cass. civile, sez. III del 1983 numero 6458 (29/10/1983)


In tema di interpretazione del contratto o di una singola clausola il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto, e non già sulla ricostruzione della volontà dei contraenti (in relazione al contenuto ed alla portata dei patti negoziali), la cui ricerca si traduce in una indagine di fatto riservata al predetto giudice che può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione di specifiche norme ermeneutiche, ovvero per illogicità ed inadeguatezza della motivazione. Ne consegue che per potersi configurare la violazione delle regole di interpretazione del contratto non è sufficiente che il ricorrente faccia richiamo agli att. 1362 e seguenti cod.civ., ma occorre che vengano specificati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, non essendo idonea una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione.

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