Cass. civile, sez. III del 1983 numero 3992 (10/06/1983)


Nella vendita di merci con apertura di credito per il prezzo, da parte del compratore a favore del venditore presso una banca, ove quest' ultima confermi il credito nei confronti del beneficiario il rapporto obbligatorio tra banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto di compravendita, e questo quale presupposto del mandato di apertura di credito incide nel rapporto obbligatorio tra la banca accreditante ed il beneficiario soltanto nel senso che l' obbligazione assunta dalla prima verso il secondo di mettere a disposizione di costui la somma oggetto dell' apertura di credito è condizionata all' esito positivo del controllo, da parte della banca (a ciò obbligata nei riguardi dell' ordinante), della regolarità dei documenti relativi alla vendita che il beneficiario ha l' onere di presentare alla banca stessa entro un certo tempo. Nel caso di apertura di (credito non confermato), invece, tra i due negozi esiste un collegamento funzionale, implicante l' attrazione dell' apertura di credito, specificamente finalizzata all' esecuzione della compravendita, nel sinallagma di questa, con collegamento alla corrispettiva obbligazione del venditore nei confronti del compratore di consegnare le merci oggetto della compravendita, per cui le vicende di detto sinallagma reagiscono nell' esecuzione del mandato e, quindi, la consegna dal venditore al compratore di merce viziata o mancante di qualità promesse o essenziali o, addirittura, di aliud pro alio costituisce giusta causa di revoca del mandato (nonostante la clausola di irrevocabilità), con la conseguenza che, comunicata tale revoca alla banca, questa, pur se ha constatato la regolarità dei documenti relativi alla vendita, non può consentire al beneficiario-venditore l' utilizzazione del credito aperto in suo favore.L'art. 1712 cod. civ. - il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che "il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato", dispone, nel secondo comma, che "il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato" - presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto può ravvisarsi in atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.

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