Cass. civile, sez. III del 1983 numero 3497 (20/05/1983)


E' consentito alle parti prevedere, con apposita clausola, la automatica estensibilità della durata del comodato per periodi successivi predeterminati, ove non intervenga un atto o fatto impeditivo; con la conseguenza che, prorogatasi la durata originariamente fissata, il comodatario non è tenuto a restituire la cosa sulla semplice richiesta del comodante, dovendo la restituzione avvenire secondo i tempi e le modalità convenuti.

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