Cass. civile, sez. III del 1983 numero 245 (13/01/1983)


In caso di liquidazione di danni corrispondenti ad esborsi che il danneggiato deve sopportare in conseguenza del fatto pregiudizievole, ma che non sono stati ancora concretamente effettuati alla data della pronunzia attinente alla liquidazione stessa, la decorrenza degli interessi sulle relative somme coincide con il giorno di pubblicazione della sentenza.Il giudice può disattendere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio purché fornisca adeguata motivazione del proprio dissenso senza che a giustificare tale dissenso occorra una contrapposizione - sul piano dell'indagine scientifica - di ragioni di ordine medico legale a quelle esposte dal consulente tecnico d'ufficio, essendo sufficiente il rilievo della manifesta discordanza - sul piano della logica tra gli accertamenti diagnostici-prognostici eseguiti e riferiti nella relazione scritta e le conseguenze che il consulente intende trarne nella parte conclusiva del proprio elaborato.

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