Cass. civile, sez. III del 1982 numero 6280 (22/11/1982)


La clausola in cui le parti convengono che da una determinata inadempienza derivi di diritto la risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa, che non rientra fra quelle onerose la cui aprrovazione deve avvenire specificamente per iscritto, servendo soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione che l'art. 1453 cod.civ. riconosce per il caso di inadempimento - comporta l'impossibilità di procedere a valutazione dell'entità dell'inadempimento, non potendo il giudice, in materia riservata alla libera determinazione dei contraenti, sostituirsi alle parti e ritenere quindi l'inadempienza troppo lieve per òa risoluzione del contratto, laddove quelleavevano espressamente conferito un tale valore all'inadempienza.

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