Cass. civile, sez. III del 1982 numero 537 (27/01/1982)


La norma dell'art. 2050 c.c. adotta espressioni di carattere talmente omnicomprensivo da non consentire sulla sola base di essa una delimitazione soggettiva del suo ambito di applicazione, tale da escluderne l'applicabilità a enti pubblici e per conseguenza la natura non utilitaristica della attività svolta, come è il caso dell'attività senza fini di lucro svolta da un ente pubblico, di per sè non esclude la tutela aquiliana dei terzi eventualmente danneggiati. Non viola il principio di insindacabilità dell'operato della pubblica amministrazione, derivante dai poteri discrezionali della medesima, l'indagine tesa a valutare, ai fini del giudizio di pericolosità ex art. 2050 c.c., il rispetto e l'osservanza delle regole di natura tecnica, cui l'amministrazione medesima è tenuta a uniformarsi.La disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'ENEL; pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l'ENEL cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno.

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