Cass. civile, sez. III del 1982 numero 2134 (06/04/1982)


Il proprietario di un immobile disabitato, non incorre nelle responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. qualora i ladri si servivano dei suoi locali, per accedere negli appartamenti sottostanti, non avendo alcun obbligo derivante direttamente dalla legge, di attivarsi per proteggere il diritto dei terzi, come serrare gli ingressi e le aperture, per impedire l'accesso e il transito di estranei nel proprio immobile.La mancata custodia di un immobile, senza la predisposizione di chiusure idonee ad impedire l'accesso a terzi estranei, non può essere di per sè fonte di responsabilità a carico del proprietario, con riguardo al furto perpetrato in un locale adiacente ad opera di ladri che si siano avvalsi della possibilità di passare attraverso l'immobile medesimo, tenuto conto che una condotta meramente omissiva può essere considerata causa dell'evento dannoso, e quindi fonte di responsabilità, solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento stesso, e che un siffatto obbligo, con riferimento a detta custodia e dette cautele a protezione dei diritti altrui, non sussiste in via generale a carico di quel proprietario, ma può derivare solo da specifici rapporti con il danneggiato.

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