Cass. civile, sez. III del 1982 numero 1025 (18/02/1982)


In caso di pagamento di indebito, dovendosi individuare la data di decorrenza degli interessi sulle somme da restituire diversamente a seconda che l' accipiens sia in buona o mala fede (essendo nel primo caso stabilita tale decorrenza con riferimento al giorno della domanda e nel secondo con riferimento a quello del pagamento) trova applicazione il principio per cui la buona fede si presume, (in difetto di specifiche prove contrarie) senza che sia di ostacolo la circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e che l' accipiens sia consapevole di tali contestazioni, in quanto la buona fede di quest' ultimo non può ritenersi esclusa dal semplice dubbio circa la debenza della somma corrisposta.

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