Cass. civile, sez. III del 1981 numero 6355 (28/11/1981)


Il caso del venditore che abbia alienato allo stesso compratore, come interamente propri, più immobili, di cui alcuni a lui appartenenti solo in comunione con altri soggetti, è da distinguere dall' ipotesi del venditore che abbia alienato la cosa comune come interamente propria, poiché, mentre in tale ipotesi l' acquirente, non potendo ottenere, finché perdura la comunione, la proprietà esclusiva di alcuna parte determinata della cosa, può subito chiedere la risoluzione del contratto, giustificata in siffatta situazione, come in quella di buona fede del compratore contemplata dall' art. 1479 cod. civ., dall' inadempimento totale del venditore allo obbligo di trasferire il diritto, come effetto immediato del puro e semplice consenso, nel caso suindicato - da inquadrare nella vendita di cosa parzialmente altrui, disciplinata dall' art. 1480 cod. civ., data l' appartenenza dei beni compravenduti a più persone pro diviso e, conseguentemente, l' inadempimento solo parziale del venditore all' obbligo predetto - l' acquirente, diversamente da quanto dispone l' art. 1479 citato, è legittimato alla risoluzione del contratto esclusivamente quando si configuri, in relazione all' economia complessiva della convenzione, l' essenzialità dei beni da lui non acquistati, ai sensi del summenzionato art. 1480.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1981 numero 6355 (28/11/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti