Cass. civile, sez. III del 1981 numero 3027 (08/05/1981)


Il principio dell'apparenza del diritto, dettato dall'esigenza di tutela dei terzi in buona fede che ignorino la realtà delle cose e non possono averne conoscenza osservando le cautele suggerite dalla comune esperienza, se invocato non già al fine di individuare il soggetto o il contenuto di un rapporto determinato (della cui realtà non si dubita), bensì per aggiungerne a questo un altro, che dovrebbe appunto fondarsi sull'affidamento venutosi a creare nel corso delle trattative e della costituzione del primo, trova un limite nella particolare natura del preteso rapporto apparente e, pertanto, non può essere utilmente invocato a fondamento di un rapporto fideiussorio rispetto al quale trova applicazione l'altro principio (incompatibile con quello menzionato), per cui la volontà di prestare fideiussione, anche se non rivestita di forme solenni, deve essere espressamente dichiarata e risultare, quindi, senza incertezze e ambiguità.

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