Cass. civile, sez. III del 1981 numero 172 (08/01/1981)


Mentre non è configurabile la cessione temporanea del diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, in quanto cio comporta la estinzione per consolidazione ai sensi dell' art 1014 n 2 cod civ, senza possibilita che, allo spirare del pattuito termine della cessione, si verifichi la reviviscenza dell' usufrutto ormai estinto e ben possibile, invece, la cessione temporanea dell' esercizio del diritto di usufrutto, poiche esso comporta il conferimento al cessionario delle sole facolta di uso e di godimento della cosa, senza trasferimento del diritto, dando luogo ad un rapporto obbligatorio - costituito dall' impegno del cedente (che conserva la titolarita dello usufrutto) di lasciare esercitare al cessionario tutti i poteri inerenti a tale diritto- che, pur presentando delle affinita, si distingue dall' affitto di fondo rustico, sicche è da escludere, trattandosi di un negozio atipico, l' assoggettabilita del rapporto al regime vincolistico previsto per i contratti di affitto di fondo rustico le cui norme, stante il loro carattere cogente, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

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