Cass. civile, sez. III del 1981 numero 1465 (16/03/1981)


L'errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum, mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta caput non controversum, esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.

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