Cass. civile, sez. III del 1981 numero 1261 (04/03/1981)


Sussiste il vizio redibitorio - di cui all'art 1490 cod civ - qualora esso concerne il processo di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta e comporta l'inidoneita della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore; vi è invece la mancanza di qualita - di cui all'art 1497 cod civ - qualora la cosa venduta per sua natura, per gli elementi che la compongono o per le caratteristiche strutturali appartiene ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto. (Nella specie, è stato reputato vizio redibitorio e non mancanza di qualita di "patate da semina" il fatto che esse, a causa di uno stato sanitario imperfetto dell'organo di moltiplicazione, non erano germogliate).

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