Cass. civile, sez. III del 1980 numero 1445 (04/03/1980)


Il patto di prelazione, col quale taluno prometta ad altri di dargli la preferenza, nell' ipotesi che decida di vendere una determinata cosa, integra gli estremi di un contratto preliminare e, se riguarda un immobile, deve essere redatto per iscritto. Identicamente, la comunicazione (cosiddetta denuntiatio) che il titolare del diritto di prelazione deve ricevere dalla controparte - che decida di vendere la cosa - ove si tratti di una compravendita immobiliare, deve essere fatta per iscritto a pena di nullità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1980 numero 1445 (04/03/1980)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti