Cass. civile, sez. III del 1979 numero 116 (09/01/1979)


La responsabilità per il danno cagionato da un animale grava sul proprietario o su colui che se ne serve, e ciò nel senso che la soggezione alternativa dell'uno o dell'altro di costoro a tale responsabilità importa che essa sia operante soltanto nei confronti dei terzi - estranei sia alla proprietà che all'uso dell'animale - e non possa essere fatta valere da uno degli obbligati verso l'altro.

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