Cass. civile, sez. III del 1978 numero 4074 (08/09/1978)


La presunzione di responsabilità del vettore per danni alla incolumità delle persone trasportate rimane superata dall'accertamento che l'evento dannoso sia ascrivibile, come causa unica ed esclusiva, al fatto del terzo. Qualora la responsabilità del vettore per i danni subiti dal trasportato sia esclusa dallo stato di necessità determinato dal fatto colposo del terzo, l'azione di risarcimento del trasportato contro il terzo responsabile e l'azione del medesimo danneggiato diretta al conseguimento di un equo indennizzo ex art. 2045 c.c. da parte del vettore sono autonome, per la sostanziale diversità dei presupposti delle due ragioni di credito, e possono essere perciò proposte soltanto in via alternativa, ma non cumulativamente. Tuttavia l'azione ex art. 2045 c.c. ha anche una funzione surrogatoria e integratrice, nel senso, cioè che il danneggiato, il quale non consegua una riparazione soddisfacente attraverso la liquidazione dell'equo indennizzo, potrà agire, per la differenza, contro colui che, col suo fatto colposo (soggetto necessitante) ha determinato l'atto necessario, salvo il limite invalicabile costituito dall'integrale risarcimento del danno a seguito dell'esperimento dell'azione risarcitoria, nel qual caso il divieto di cumulo delle due azioni riprende pieno vigore.

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