Cass. civile, sez. III del 1978 numero 3949 (23/08/1978)


Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, a cui lo spedizioniere si obbliga ai sensi dell'art. 1737 Cod. civ., ma, pur nell'unicità del complesso rapporto di spedizione e della relativa causa, è disciplinata dalle corrispondenti norme sul contratto di deposito. Pertanto, in caso di perdita delle cose temporaneamente custodite per la spedizione, lo spedizioniere è liberato dall'obbligo della spedizione o comunque dalla relativa responsabilità per danni solo se provi, ai sensi degli artt 1768 e 1780 Cod. civ., che la perdita è derivata da un fatto a lui non imputabile e perciò inevitabile nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, purché ne abbia fatto immediata denuncia al committente. Onde lo spedizioniere è responsabile per la perdita delle merci affidategli causate da un incendio, ove non ne dimostri la causa specifica che consenta di escludere il suo collegamento al comportamento di esso obbligato o di persone della cui condotta egli debba rispondere.

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