Cass. civile, sez. III del 1978 numero 2964 (24/08/1978)


In tema di responsabilità civile per fatto illecito, il principio in base al quale tutti gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento non si sarebbe verificato, devono considerarsi causa dell'evento stesso, trova correttivo esclusivamente nell'ipotesi prevista dall'art. 41 comma 2 c.p., secondo cui la causa prossima può interrompere il nesso di causalità, nei confronti di uno degli antecedenti, solo quando si inserisca nel processo determinativo del fatto lesivo in via autonoma ed autosufficiente. (Nella specie, in tema di danni cagionati dal minore nel giocare con una carabina, la S.C. ,alla stregua dei criteri di cui sopra, ha ritenuto correttamente rilevato dai giudici del merito che l'acquisto e l'uso di munizioni da parte di quel minore, potesse considerarsi causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale, rispetto al fatto illecito di chi aveva incautamente affidato al minore medesimo l'arma scarica).

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