Cass. civile, sez. III del 1978 numero 2193 (06/05/1978)


La ritardata riconsegna della cosa locata, per averne il conduttore mantenuto il godimento dopo la scadenza del contratto, di per se giustifica la pronuncia, a carico del conduttore medesimo, di condanna generica al risarcimento del danno in favore del locatore.

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