Cass. civile, sez. III del 1978 numero 130 (12/01/1978)


La presunzione di rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, prevista dall'art 1311, n 1, cod. civ., si verifica solo se il creditore rilasci quietanza per la parte di luì e senza riserve per il credito residuo. A tal fine non è cioè sufficiente il mero fatto del pagamento a favore del creditore - che accetti puramente la somma relativa e rilasci eventualmente una semplice quietanza - di una porzione del debito complessivo, ancorché corrispondente alla quota interna gravante sul debitore, poiché in tal caso si ha unicamente un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entità, ricade, nei rapporti esterni, sul condebitore in solido, adempimento parziale che il creditore ha facoltà di rifiutare, ma che può accettare, se lo ritenga, in acconto del suo credito. Pertanto, per ritenere avvenuta la rinunzia alla solidarietà a favore del condebitore solidale, occorre risalire alla volontà che sorregge l'operazione.

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