Cass. civile, sez. III del 1977 numero 1496 (22/04/1977)


La risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam può risultare - oltre che da un esplicito accordo dei contraenti diretto a sciogliere il rapporto - anche dalla loro comune tacita volontà di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni.Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.

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