Cass. civile, sez. III del 1976 numero 74 (12/01/1976)


Nel contratto estimatorio, l'obbligo dell'accipiens di pagare al tradens il prezzo dei beni mobili ricevuti, per il caso in cui li abbia venduti a terzi, ovvero non possa o non voglia restituirli nel termine pattuito, deve essere adempiuto, in quanto avente ad oggetto una somma di denaro contrattualmente predeterminata nell'ammontare, al domicilio del creditore al tempo della scadenza (art 1182 terzo comma cod civ), presso il quale, pertanto, viene a radicarsi il forum destinatae solutionis, al fine della determinazione della competenza per territorio.

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