Cass. civile, sez. III del 1976 numero 3345 (08/10/1976)


La clausola, contenuta nel contratto di vendita di una macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale ed escludente il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il risarcimento dei danni, integra non già una clausola solve et repete, di cui all'art. 1462 cod. civ., ma una limitazione della garanzia per vizi, ammessa dall'art. 1490, secondo comma, cod. civ..

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