Cass. civile, sez. III del 1976 numero 2273 (16/06/1976)


Nel contratto di compravendita di merci stipulato, con la clausola "salvo conferma (od approvazione) della casa", dall' agente del venditore, sfornito di poteri rappresentativi, l' ordine sottoscritto dall' acquirente, e trasmesso dall' agente al venditore, configura la proposta, mentre il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui l' acquirente riceve la notizia dell' accettazione del venditore. In detto luogo, pertanto, viene a radicarsi il forum contractus, al fine della determinazione della competenza per territorio. Cass. civile, sez. III, 05-07-1980, n. 4293.Nell' ipotesi di contratto concluso per mezzo di rappresentante, l' accettazione dell' ordinativo da parte di costui pone in essere l' incontro dei consensi tra venditore e compratore, e la conclusione del negozio deve considerarsi avvenuta attraverso il consenso manifestato dalle parti presenti, non rilevando la clausola 'salvo approvazione della casa (cui è stato assegnato, nella specie, il valore della previsione di una facoltà di eventuale recesso del venditore rappresentato).

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