Cass. civile, sez. III del 1975 numero 2380 (13/06/1975)


A differenza di quanto previsto in tema di clausola penale, la caparra confirmatoria ha riguardo all' inadempimento vero e proprio e non al semplice ritardo. Pertanto, salvo che le parti, nella loro autonomia, non abbiano fatto riferimento anche al ritardo e allo inadempimento di scarsa importanza, la caparra non può che rapportarsi all' inadempimento grave e cioè a quello che legittima la risoluzione del contratto. E, al riguardo, non possono che applicarsi gli stessi principi generali circa l' imputabilita e l' importanza dell' inadempimento per valutare il comportamento dell' inadempiente.

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