Cass. civile, sez. III del 1975 numero 2072 (23/05/1975)


Per la sussistenza del contratto a favore del terzo non basta che questi tragga un vantaggio indiretto dal contenuto del contratto, ma è, invece, necessario che i contraenti abbiano inteso direttamente e consapevolmente attribuire al terzo la titolarità di un diritto soggettivo, per aver il promittente assunto, nei confronti dello stipulante una obbligazione anche a favore del terzo. (Nella specie, i giudici del merito avevano negato la natura di contratto a favore di terzo ad un contratto di locazione in cui il conduttore aveva dichiarato di accettare la locazione per se e la propria famiglia,della quale aveva indicato i componenti, in quanto tale dichiarazione era stata compiuta nell' esclusivo interesse del locatore - istituto autonomo delle case popolari - al fine di porlo in grado di conoscere i nominativi dei componenti il nucleo familiare del conduttore, che avrebbero abitato con lui l' immobile oggetto del contratto ed avevano, in conseguenza, escluso che, dopo la morte di quest' ultimo,uno dei membri di detto nucleo avesse il diritto di continuare ad occupare l' immobile. La S.C. ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).

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