Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1899 (16/05/1975)


Il principio secondo cui, qualora nella vendita di cosa altrui non sia stabilito il termine necessario per l' adempimento della obbligazione del venditore di procurare l' acquisto della cosa venduta al compratore, questi deve chiederne al giudice la fissazione, oppure concedere al venditore un tempo adeguato, non si applica qualora il termine d' adempimento sia stato convenzionalmente fissato, ancorché esso sia incerto nel quando.

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