Cass. civile, sez. III del 1974 numero 365 (08/02/1974)


La responsabilità attribuita al liquidatore della società ha natura funzionale ed egli risponde non solo per gli atti personalmente intrapresi o compiuti, ma, altresì, per tutti quelli che abbia demandato a terzi o consentito o tollerato che altri compisse, omettendo di vigilare sulla loro esecuzione, ed accettandone gli effetti, come riferibili alla società.

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