Cass. civile, sez. III del 1950 numero 918 (04/04/1950)


Il codice civile, sebbene non conferisca alle società a base personale la personalità giuridica, riconosce l'autonomia patrimoniale, come emerge da numerosi disposizioni in tema di società semplice, di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice; correlativamente alla riconosciuta autonomia patrimoniale delle società a base personale, sono pienamente configurabili rapporti di locazione tra i soci e la società. Le cause di perdita del diritto alla proroga o di decadenza da tale diritto, previste dalle leggi vincolistiche relative agli immobili, urbani e che consistano in fatto o condotta del conduttore (morosità, sublocazione o altro inadempimento del contratto, cessazione di attività commerciale, residenza in altro comune ecc.) devono essere valutate con riguardo al momento della domanda senza che mutamenti posteriori alla stessa possano avere rilevanza. alla data della decisione si deve invece avere riguardo quando si tratta della necessità nel locatore di riacquistare la disponibilità dell'immobile locato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1950 numero 918 (04/04/1950)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti