Cass. civile, sez. II del 2016 numero 9041 (05/05/2016)



Ai fini disciplinari, il notaio deve svolgere personalmente tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento nel ricevimento degli atti, con specifico riguardo all'individuazione della volontà delle parti, incluse le attività preparatorie e le successive, non potendo delegare per intero ai collaboratori tali attività sulla base del loro carattere "routinario" o "seriale". I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse, vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori. Sicché integra illecito disciplinare il caso in cui il notaio commetta ad altri l'indagine sulla volontà delle parti e la direzione della compilazione dell'atto; come il comportamento del professionista, che proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito.
La prestazione professionale del notaio va, invero, affidata e programmata intuitu personae, connotandosi per la scelta di un determinato soggetto a preferenza di altri, senza mai rimanere, perciò, surrogabile impersonalmente da un'equipe di sostituti e collaboratori tale da rendere indifferente l'esecuzione da parte dell'uno o dell'altro professionista. Il totale esonero del notaio rogante da tutte le attività antecedenti alla stipulazione rende lo stesso mero certificatore di quanto dalle parti dichiarato, sottraendolo all'inderogabile dovere di ricostruirne preventivamente gli intenti negoziali e adeguare gli stessi al testo dell'atto.

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