Cass. civile, sez. II del 2016 numero 6747 (07/04/2016)



Ciò che rileva ai fini della prescrizione, ed anche con riferimento specifico alla responsabilità del notaio, è non solo il verificarsi del danno ma la sua conoscibilità ad opera del danneggiato. La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (che è di natura contrattuale) decorre non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

Nel caso di danno derivante dalla stipula di compravendita immobiliare e (nel caso di specie) avvenuto senza una adeguata informazione del notaio in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contratto per quanto attiene alla perdita dei vantaggi legati al tasso degli interessi, non può assumere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell’atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e quindi al profilo dell’inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all’esterno.

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