Cass. civile, sez. II del 2016 numero 3857 (26/02/2016)



Il termine di prescrizione delle servitù negative e di quelle continue, accomunate dalla peculiarità per cui il loro esercizio non implica lo svolgimento di alcuna specifica attività da parte del relativo titolare, decorre dal giorno in cui è stato compiuto un fatto impeditivo dell'esercizio del diritto medesimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2016 numero 3857 (26/02/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti