Cass. civile, sez. II del 2016 numero 16314 (04/08/2016)




In tema di successioni, il coerede può rinunciare al diritto di prelazione riconosciutogli ex art. 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2016 numero 16314 (04/08/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti