Cass. civile, sez. II del 2015 numero 5895 (24/03/2015)




È senz'altro possibile l'esistenza di un locale autonomo, non di proprietà comune, posto nel sottosuolo dell'edificio condominiale, purché non debba essergli attribuita qualità di bene comune: è locale autonomo, appunto, il vano ottenuto da uno dei condomini, nell'area sottostante l'appartamento di sua proprietà esclusiva, ancorché realizzato abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione del terreno, e adibito a cantina, dovendosi ritenere che il locale, per la sua struttura, non possa considerarsi tra le parti dell'edificio necessarie all'uso comune o tra le cose destinate ad un servizio o al godimento comune e debba invece considerarsi destinato ad uso esclusivo, come nel caso in cui il locale posto fra i muri maestri dell'edificio condominiale è stato appunto realizzato nello spazio libero immediatamente sottostante l'appartamento del singolo proprietario esclusivo.

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