Cass. civile, sez. II del 2015 numero 21523 (22/10/2015)



In caso di trasferimento mortis causa di un’azienda farmaceutica, l’avviamento non può essere calcolato in base ai criteri di valutazione dei beni in libero mercato, ma deve essere accertato – sempre che la gestione abbia avuto una durata temporale di almeno cinque anni – alla stregua dei criteri più restrittivi previsti dall’art. 110 del T.U. 1265/1934, attraverso il quale, è stato attuato un corretto bilanciamento tra gli interessi privatistici e pubblicistici.

La valutazione dell'avviamento di una farmacia caduta in successione, infatti, non può non risentire del fatto che si tratta di un bene inerente ad un'azienda in cui, accanto ai profili privatistici inerenti all'attività di gestione svolta dal farmacista, convergono spiccati caratteri pubblicistici, connessi a superiori interessi all'assistenza sanitaria e alla cura della salute pubblica, tali da giustificare la perdurante previsione di rigorosi vincoli di diritto pubblico (quali quelli dettati in tema di limitazione numerica degli esercizi, di predeterminazione della loro ubicazione, di orari di apertura e chiusura, ecc.); vincoli che, influenzando inevitabilmente il margine di profitto conseguibile dall'esercente, non consentono di equiparare l'iniziativa economica di un farmacista a quella di un qualunque altro imprenditore.

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