Cass. civile, sez. II del 2015 numero 15929 (28/07/2015)



Per vincere, in base al titolo, la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell’edificio condominiale indicate nell’articolo 1117 c.c., non sono sufficienti il frazionamento-accatastamento, e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, della parte dell’edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendosi riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti.

Per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rei vindicatio la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova.

Devono ritenersi di proprietà comune i beni contesi nel sottotetto laddove il giudice del merito ha correttamente considerato che dal regolamento condominiale contenente la descrizione delle parti comuni, i cespiti in questione costituivano pertinenza del locale condominiale a disposizione del portinaio, collocato in zona limitrofa.

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