Cass. civile, sez. II del 2015 numero 12417 (16/06/2015)



Nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è necessario considerare il peso oggettivo della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale, dovendo altresì, dal punto di vista soggettivo, considerare l'interesse del creditore alla prestazione mancata. Si precisa, dunque, che ciò che rileva è l'importanza dell'inadempimento con riferimento all'interesse del creditore da valutarsi non solo con riferimento alla sua entità, criterio in sé astratto ed avente la funzione di impedire uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, ma anche in concreto tenuto conto di elementi soggettivi che pure incidono sull'importanza dell'inadempimento.

In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare è ammessa la risoluzione del contratto se dopo l’emissione della sentenza costitutiva di trasferimento l’acquirente tarda a saldare il prezzo.

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